Una donna cita in giudizio in Italia il marito per ottenere il trasferimento di alcuni immobili situati in Germania, come da lui promesso. L'uomo, nel frattempo dichiarato fallito in Germania, chiama in causa il curatore fallimentare tedesco, accusandolo di ostacolare l'operazione. La Corte di Cassazione ha stabilito il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Le azioni contro il curatore, legate direttamente alla procedura concorsuale, rientrano nella esclusiva giurisdizione su fallimento estero. Inoltre, trattandosi di diritti reali su immobili, la competenza è del luogo in cui si trovano i beni, ovvero la Germania. Vince quindi il Curatore Fallimentare, e la causa dovrà essere eventualmente riproposta davanti ai giudici tedeschi.
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