Un'Azienda Sanitaria ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza che la condannava a risarcire un Dirigente Medico per l'inadempimento degli obblighi relativi alla pesatura degli incarichi. Il medico lamentava la mancata graduazione delle funzioni, necessaria per il calcolo della parte variabile dell'indennità di posizione. Tuttavia, prima della decisione, l'Azienda ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte. La Suprema Corte ha dunque dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando l'accordo tra le parti sulle spese ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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