Due società radiofoniche scambiano i propri rami d'azienda. L'Agenzia delle Entrate rettifica il valore dell'avviamento, richiedendo maggiori imposte di registro. Una delle società ottiene l'annullamento definitivo dell'atto impositivo in un autonomo giudizio. L'altra società, rimasta soccombente nei primi gradi, ricorre in Cassazione chiedendo l'estensione del giudicato favorevole ottenuto dalla co-obbligata, ai sensi dell'articolo 1306 del codice civile. La Suprema Corte accoglie il ricorso. I giudici stabiliscono che il co-debitore in solido può sempre avvalersi della sentenza favorevole passata in giudicato ottenuta dall'altro obbligato, purché non si sia già formato un giudicato sfavorevole personale e l'eccezione sia tempestiva. Di conseguenza, la Cassazione annulla l'atto di accertamento anche nei confronti della ricorrente.
Continua »