La Corte di Cassazione ha stabilito che un lodo arbitrale non è nullo per contraddittorietà se l'incoerenza è solo interna alla motivazione e non impedisce di ricostruire il ragionamento degli arbitri. Nel caso specifico, la Cassazione ha confermato la validità di un lodo che, pur negando l'esecuzione in forma specifica di un preliminare di permuta per indeterminatezza dell'oggetto, aveva comunque dichiarato l'inadempimento delle società costruttrici. Secondo la Corte, la non eseguibilità forzata non esclude la sussistenza di un inadempimento contrattuale, produttivo di altri effetti giuridici. Il ricorso delle società è stato quindi dichiarato inammissibile, consolidando il principio che un lodo arbitrale contraddittorio è annullabile solo in casi tassativi.
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