Il Detenuto, sottoposto al regime speciale del 41-bis, ha richiesto la concessione di permessi premio. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta. Il Detenuto ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sollevando anche una questione di legittimità costituzionale sulle norme che vietano i permessi premio ai soggetti in regime differenziato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la legge vieta espressamente i permessi premio per chi è sottoposto al 41-bis, poiché tale regime presuppone un collegamento ancora attivo con la criminalità organizzata. Questo collegamento è incompatibile con il sicuro ravvedimento richiesto per i benefici. La Corte ha inoltre confermato che si applica la legge vigente al momento della richiesta, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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