La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16693/2025, ha rigettato il ricorso di un detenuto condannato per associazione di stampo mafioso e narcotraffico, confermando il diniego del permesso premio. La Corte ha stabilito che, ai fini della concessione del beneficio previsto dall'art. 4 bis ord. pen., la sola buona condotta carceraria non è sufficiente a superare la presunzione di pericolosità sociale. È necessario fornire elementi concreti che dimostrino un'effettiva rottura con l'ambiente criminale di provenienza, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
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