L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di rettifica a un commerciante, ricalcolando i suoi guadagni mediante la media aritmetica semplice dei margini stabiliti negli anni precedenti. Il contribuente ha impugnato l'atto contestando il calcolo e sostenendo la necessità di applicare la media ponderata per la vendita dei prodotti, oltre a negare la tassazione della plusvalenza derivante dalla vendita in blocco delle sue attrezzature. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del commerciante. I giudici hanno chiarito che, in materia di accertamento tributario e media ponderata, spetta al contribuente dimostrare che la merce venduta ha prezzi e profitti disomogenei. Inoltre, la cessione di tutti gli strumenti di lavoro costituisce una vera cessione di azienda e genera una plusvalenza tassabile subito, a prescindere dall'effettivo incasso.
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