Una società fornitrice ha depositato un ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo contro una società austriaca. Pochi giorni dopo il deposito, ma prima della notifica del decreto, il tribunale austriaco ha dichiarato l'insolvenza della debitrice. La curatela fallimentare ha quindi chiesto la nullità del decreto e la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, sostenendo che la causa non fosse pendente al momento della dichiarazione di insolvenza. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della creditrice, stabilendo che il procedimento monitorio deve considerarsi pendente già dal deposito del ricorso. Di conseguenza, si applica la legge italiana, per la quale il decreto non è nullo ma solo inopponibile alla massa dei creditori, potendo riacquistare efficacia se il debitore torna in bonis.
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