La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorso era basato su contestazioni relative al trattamento sanzionatorio, un motivo non previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La decisione ribadisce che il ricorso patteggiamento è possibile solo per vizi specifici, come quelli relativi alla volontà dell'imputato o all'illegalità della pena, escludendo un riesame del merito dell'accordo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
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