Un individuo, dopo un patteggiamento per un reato minore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando la mancata applicazione di una norma procedurale che avrebbe dovuto portare al proscioglimento. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, a seguito della riforma del 2017, l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per motivi tassativamente elencati, come vizi della volontà, errore nella qualificazione giuridica o illegalità della pena. Una censura generica sulla valutazione del giudice non rientra tra questi motivi, confermando così i ristretti limiti del ricorso per Cassazione patteggiamento.
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