Un Lavoratore è stato condannato per reati di stupefacenti tramite patteggiamento, accordando una pena di tre anni di reclusione e una multa. Ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la congruità della pena e la qualificazione giuridica del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, secondo l'articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è limitato a specifici motivi, come l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena, non includendo la mera contestazione sulla motivazione della congruità. Il Ricorso per Cassazione e Patteggiamento è stato quindi respinto.
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