L'Imputato concordava una pena su patteggiamento per un reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Giudice applicava la pena e ordinava contestualmente la confisca del denaro sequestrato. L'Imputato proponeva ricorso contestando la mancata motivazione sulla recidiva e sulla misura patrimoniale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo sulla recidiva, poiché i limiti del patteggiamento non consentono tale censura. Diversamente, la Corte ha accolto la doglianza relativa alla confisca del denaro. Il giudice di merito ha infatti omesso di spiegare e verificare la sproporzione tra il denaro e il reddito dell'imputato, come richiesto dalla legge. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione limitatamente al sequestro dei beni, rinviando la causa al tribunale per un nuovo esame motivato.
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