La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento, poiché i motivi presentati dall'imputato non rientravano tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorrente, condannato per reati legati agli stupefacenti, aveva contestato la sua responsabilità penale, un motivo non consentito dalla legge per impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Continua »