La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12054/2025, ha dichiarato un ricorso patteggiamento inammissibile. L'imputato aveva impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta, lamentando un'errata valutazione nel bilanciamento tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per contestare l'illegalità della pena e non per motivi attinenti alla sua quantificazione o al bilanciamento delle circostanze. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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