La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 20/12/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento poiché basato su un generico vizio di motivazione. La Corte ha ribadito che, secondo l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'impugnazione è consentita solo per motivi specifici, come vizi della volontà, errore di qualificazione giuridica o illegalità della pena, non per una generica contestazione della motivazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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