Un imputato, dopo aver concordato una pena (patteggiamento) per reati di rissa, lesioni e porto di coltello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Sosteneva che il giudice avrebbe dovuto assolverlo per mancanza di prove. La Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, chiarendo che la legge limita severamente i motivi di impugnazione per questo tipo di sentenze. Il ricorso è possibile solo per vizi specifici, come un errore sulla volontà dell'imputato o sulla qualificazione giuridica, non per una generica rivalutazione della colpevolezza.
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