Confisca per equivalente: obbligatoria dopo il patteggiamento per reati tributari
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22524/2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla confisca per equivalente in materia di reati tributari. Questa misura, finalizzata a recuperare i profitti illeciti, si conferma uno strumento cardine nella lotta all’evasione fiscale. La pronuncia stabilisce principi netti riguardo alla sua obbligatorietà dopo una sentenza di patteggiamento e ai criteri di ripartizione del profitto tra i concorrenti nel reato, anche quando non sia stato disposto un sequestro preventivo.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, che disponeva la confisca di beni nei confronti di due soggetti a seguito di una sentenza di patteggiamento. I reati contestati erano di natura tributaria, specificamente dichiarazione infedele e omesso versamento di IVA. La confisca era stata disposta per un valore equivalente al profitto dei reati commessi.
Contro tale ordinanza, i due imputati hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni:
- Il primo ricorrente lamentava l’illegittimità della confisca poiché non era stata preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo. Sosteneva che i beni erano stati oggetto di un sequestro probatorio durante una perquisizione, mai convertito in misura cautelare reale.
- Il secondo ricorrente denunciava un vizio di motivazione. Contestava la mancata valutazione della proporzionalità tra i beni confiscati e il suo reddito dichiarato, nonché l’errata ripartizione del profitto illecito, che a suo dire non teneva conto della sua partecipazione marginale e limitata nel tempo ai fatti contestati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ritenendoli manifestamente infondati. Con una motivazione chiara e lineare, i giudici hanno ribadito la legittimità del provvedimento di confisca, consolidando orientamenti giurisprudenziali di fondamentale importanza.
Le Motivazioni della Sentenza e la confisca per equivalente
La sentenza si articola su due snodi cruciali: l’autonomia della confisca rispetto al sequestro preventivo e i criteri per la quantificazione del profitto da confiscare in caso di concorso di persone nel reato.
L’Irrilevanza del Sequestro Preventivo
La Corte ha smontato la tesi del primo ricorrente, chiarendo che la confisca per equivalente prevista dall’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 è una misura obbligatoria in caso di condanna o patteggiamento per i reati tributari ivi indicati. La sua applicazione non è subordinata all’esistenza di un precedente sequestro preventivo. Il sequestro è una misura cautelare, discrezionale e strumentale, finalizzata ad assicurare l’effettività della futura confisca, ma la sua assenza non impedisce al giudice di disporre la misura ablativa definitiva con la sentenza.
La Ripartizione del Profitto Illecito tra i Concorrenti
Particolarmente interessante è la parte della motivazione dedicata alle doglianze del secondo ricorrente. La Cassazione ha innanzitutto precisato che le argomentazioni sulla sproporzione tra beni e reddito erano inconferenti, in quanto la misura applicata era la confisca per equivalente (legata al profitto del reato) e non la confisca per sproporzione (prevista per altri reati e basata sulla disparità tra patrimonio e reddito dichiarato).
Per quanto riguarda la ripartizione del profitto, la Corte ha richiamato un recente principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza Massini). In caso di concorso di persone, la confisca opera nei confronti di ciascun concorrente solo per la parte di profitto da lui effettivamente conseguita, escludendo ogni forma di solidarietà. Tuttavia, qualora sia impossibile provare la quota di arricchimento di ciascuno, interviene una “regola di chiusura”: il profitto totale viene ripartito in parti uguali tra tutti i concorrenti. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato ad affermare genericamente una sua partecipazione minore, senza fornire elementi specifici tratti dagli atti processuali per dimostrare un arricchimento inferiore a quello presunto dal giudice.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza due principi fondamentali in materia di reati tributari. In primo luogo, la confisca per equivalente è una conseguenza diretta e ineludibile della sentenza di patteggiamento, che non può essere elusa per la semplice mancanza di un sequestro preventivo in fase di indagine. In secondo luogo, in un contesto di criminalità economica plurisoggettiva, chi intende veder ridotta la propria quota di profitto da confiscare ha l’onere di dimostrare concretamente il proprio minor arricchimento, non potendo basarsi su generiche affermazioni di un ruolo marginale. In assenza di tale prova, la presunzione di equa ripartizione del profitto illecito prevale, garantendo l’effettività della misura sanzionatoria.
La confisca per equivalente può essere disposta anche se non c’è stato un sequestro preventivo dei beni?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria che consegue alla sentenza di condanna o patteggiamento e non presuppone necessariamente un precedente provvedimento di sequestro preventivo, il quale ha solo una funzione cautelare e non è un requisito di procedibilità per la confisca stessa.
In caso di patteggiamento per reati tributari, la confisca del profitto è obbligatoria?
Sì. L’articolo 12-bis del D.Lgs. 74/2000 stabilisce che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) per uno dei delitti previsti dal decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o, se ciò non è possibile, la confisca di beni per un valore equivalente.
Come viene diviso il profitto del reato tra più concorrenti ai fini della confisca?
Il profitto viene confiscato a ciascun concorrente in base a quanto da lui concretamente conseguito. Tuttavia, come stabilito dalle Sezioni Unite, solo in caso di impossibilità di individuare la quota di arricchimento del singolo concorrente, si applica un criterio residuale di ripartizione in parti uguali tra tutti i partecipanti al reato.