Un imputato, dopo aver concordato la pena tramite patteggiamento in appello per reati di rapina, resistenza e danneggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'eccessiva severità della sanzione. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione, salvo vizi specifici dell'accordo stesso o l'applicazione di una pena illegale. La scelta del patteggiamento in appello costituisce una rinuncia a far valere altre questioni.
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