La Corte di Cassazione, con un'ordinanza, ha corretto un proprio errore materiale in una precedente sentenza. Aveva erroneamente liquidato le spese legali di una parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compito che spetta al giudice del merito. L'ordinanza chiarisce che la Cassazione può solo emettere una condanna generica al pagamento in favore dell'Erario, mentre la specifica quantificazione, ovvero la liquidazione spese patrocinio a spese dello Stato, deve essere effettuata dal giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato o dal giudice del rinvio.
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