La Corte di Cassazione ha stabilito che, in un'opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, il giudice non può rigettare la domanda solo perché la parte non ha depositato il provvedimento di revoca. In virtù dei poteri istruttori officiosi, il giudice ha il dovere di acquisire d'ufficio tale documento, essenziale per la decisione, non potendo limitarsi ad applicare la regola sull'onere della prova.
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