La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un contribuente contro un accertamento basato sul redditometro. L'ordinanza chiarisce che la prova contraria redditometro non si limita a dimostrare la disponibilità di fondi, ma richiede di provare il loro specifico utilizzo per le spese contestate. Nel caso specifico, un finanziamento pubblico ricevuto come rimborso per la costruzione di un caseificio, e non come nuovo reddito, è stato ritenuto un elemento che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare approfonditamente. La sentenza del giudice d'appello è stata cassata per non aver esaminato in modo critico le deduzioni del contribuente.
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