Uno snowboarder ha subito gravi lesioni cadendo su una pista priva di neve all'interno di uno snowpark. Ha chiesto il risarcimento dei danni al consorzio venditore dello skipass, all'associazione gestore dello snowpark e alla società proprietaria dell'area. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dello snowboarder, escludendo la responsabilità da cose in custodia in capo alla società proprietaria, poiché quest'ultima aveva concesso l'area in comodato all'associazione, perdendone il controllo di fatto. È stata esclusa anche la responsabilità del consorzio, mero venditore di biglietti. Infine, lo snowboarder non ha fornito la prova del nesso causale tra lo stato della pista e la caduta, avendo inoltre violato l'obbligo, segnalato da appositi cartelli, di ispezionare la rampa prima del salto.
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