L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un imprenditore il mancato versamento dell'IVA sull'acquisto di tartufi, chiedendo l'emissione di autofattura. Il contribuente ha sostenuto che le merci provenivano dall'estero e che l'ufficio non aveva provato l'acquisto sul suolo nazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministrazione finanziaria. La decisione si fonda sull'efficacia del giudicato esterno tributario: una precedente sentenza definitiva tra le stesse parti, riguardante un'altra annualità, aveva già accertato l'assenza di prove sull'acquisto dei tartufi in Italia. Poiché gli elementi fondamentali del rapporto non cambiano da un anno all'altro, il primo verdetto vincola le decisioni successive, bloccando le pretese del Fisco.
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