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d.l. n. 68 del 2016

60 provvedimenti

Estinzione giudizio Cassazione: il decreto decisorio
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso presentata dalla parte appellante. Il provvedimento, emesso sotto forma di decreto, conferma che, in presenza dei requisiti formali, la procedura si conclude rapidamente senza statuizione sulle spese, data la mancata difesa della controparte. Questo caso chiarisce il meccanismo dell'estinzione del giudizio in Cassazione.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
Un decreto della Corte di Cassazione chiarisce il meccanismo dell'estinzione del giudizio. A seguito della rinuncia al ricorso da parte dell'appellante e della contestuale accettazione da parte dell'appellato, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza disporre sulle spese, conformemente a quanto previsto dal Codice di Procedura Civile.
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Rinuncia al ricorso non accettata: le spese legali
La Corte di Cassazione dichiara estinto un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell'appellante. Tuttavia, a causa della mancata accettazione da parte dell'appellato, la Corte condanna il rinunciante al pagamento integrale delle spese legali sostenute dalla controparte. Il caso chiarisce che la rinuncia al ricorso, se non accettata, estingue il processo ma non esonera dal pagamento delle spese di lite.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
Una società immobiliare ha rinunciato al ricorso per Cassazione contro un istituto di credito e una società finanziaria. A seguito dell'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La decisione si fonda sugli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile, evidenziando come l'accordo tra le parti ponga fine al contenzioso senza una pronuncia sul merito e senza statuizione sulle spese.
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Rinuncia al ricorso: chi paga le spese legali?
Una società immobiliare presenta una rinuncia al ricorso contro la curatela di una società in liquidazione. La Cassazione dichiara estinto il processo e condanna la parte rinunciante a pagare le spese legali della controparte, anche in assenza di accettazione della rinuncia.
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Rinuncia al ricorso: quando si estingue il giudizio
Un soggetto, dopo aver impugnato una sentenza della Corte d'Appello, ha presentato una rinuncia al ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, verificata la conformità della rinuncia ai requisiti di legge, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con decreto, senza disporre sulle spese poiché la controparte non si era costituita.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia estingue il processo
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte di un istituto di credito e della contestuale accettazione della controparte. Il decreto chiarisce che, in presenza di questi requisiti, il processo si conclude senza una decisione sul merito e senza statuizioni sulle spese legali, in applicazione degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
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Rinuncia al ricorso: estinzione del giudizio
Un istituto di credito ha presentato una rinuncia al ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello. La Corte di Cassazione, verificati i requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio con decreto, senza disporre sulle spese data la mancata costituzione della controparte.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia chiude il caso
Il decreto analizza un caso di estinzione del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. A seguito della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti e della contestuale accettazione della controparte, la Corte ha dichiarato estinto il procedimento, senza pronunciarsi sulle spese. La decisione si fonda sull'applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile, evidenziando come l'accordo tra le parti ponga fine alla controversia in modo definitivo.
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Rinuncia al ricorso: come si estingue il giudizio
La Corte di Cassazione dichiara estinto un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell'appellante e della contestuale accettazione della controparte. La decisione, basata sugli artt. 390 e 391 c.p.c., non prevede statuizioni sulle spese processuali data l'accettazione e la mancata costituzione di un terzo intimato.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e della contestuale accettazione da parte del controricorrente. La decisione si fonda sulla conformità della rinuncia ai requisiti degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, senza alcuna statuizione sulle spese processuali.
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Estinzione del giudizio: rinuncia reciproca al ricorso
La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso principale da parte di due istituti bancari e della rinuncia al ricorso incidentale da parte di una società. La decisione si basa sull'accettazione reciproca delle rinunce, conformemente agli artt. 390 e 391 c.p.c., senza statuizione sulle spese.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
Una società di gestione del risparmio ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, ha rinunciato al ricorso e la controparte, una società fiduciaria, ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio con un decreto, senza pronunciarsi sulle spese legali, applicando gli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
Una società cooperativa bancaria ha rinunciato al proprio ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello. Le controparti hanno accettato la rinuncia. Di conseguenza, la Suprema Corte, applicando gli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con un decreto, senza pronunciarsi sulle spese legali data l'accettazione delle altre parti.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti e della successiva accettazione da parte dei controricorrenti. La decisione, presa con decreto, si fonda sulla verifica dei requisiti formali previsti dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, evidenziando come l'accordo tra le parti possa porre fine al contenzioso senza una pronuncia nel merito e senza statuizioni sulle spese.
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Rinuncia al ricorso: estinzione del giudizio
Una società ha presentato ricorso in Cassazione contro il fallimento di un'altra S.r.l. unipersonale. In seguito, la società ricorrente ha formalizzato la rinuncia al ricorso e la controparte l'ha accettata. La Corte di Cassazione, verificati i requisiti di legge, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con decreto, senza statuire sulle spese processuali data l'accettazione della controparte.
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Estinzione giudizio Cassazione: rinuncia e accettazione
Una società di costruzioni aveva impugnato una sentenza della Corte d'Appello. Tuttavia, davanti alla Corte di Cassazione, ha rinunciato al ricorso. La controparte, un istituto di credito, ha accettato la rinuncia. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il caso senza una decisione nel merito e senza statuire sulle spese legali, proprio in virtù dell'accordo tra le parti.
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Estinzione giudizio per rinuncia: guida completa
Un decreto della Corte di Cassazione chiarisce il meccanismo dell'estinzione del giudizio. A seguito della rinuncia al ricorso principale da parte dell'appellante e della conseguente accettazione da parte dei resistenti e dei ricorrenti incidentali, la Corte ha dichiarato l'estinzione dell'intero procedimento. La decisione si fonda sull'articolo 391 del Codice di Procedura Civile, specificando che, data l'accettazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese legali.
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Rinuncia al ricorso tributario: guida pratica
Un decreto della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze della rinuncia al ricorso tributario. A seguito della rinuncia formale del contribuente e dell'accettazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che la procedura soddisfaceva i requisiti degli articoli 390 e 391 c.p.c. e che, data l'accettazione, non vi era luogo a provvedere sulle spese.
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Estinzione del giudizio: rinuncia e accettazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio in un caso tra alcuni privati e un istituto di credito. La decisione è stata presa poiché i ricorrenti hanno formalmente rinunciato al loro ricorso e la banca, controparte, ha accettato tale rinuncia. Verificata la sussistenza dei requisiti di legge, la Corte ha chiuso il processo con un decreto, senza pronunciarsi sulle spese legali data l'accettazione della controparte.
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