Un Contribuente aveva diritto a un rimborso IRPEF del 90% per imposte versate in eccesso, riconosciuto da una sentenza definitiva. L'Agenzia delle Entrate ha però erogato solo la metà, invocando limiti di spesa stabiliti da una norma successiva (art. 16-octies). Il giudice di primo grado aveva ordinato il pagamento integrale. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che la norma sui limiti di spesa non intacca il diritto sostanziale al rimborso IRPEF, ma ne disciplina solo le modalità e i tempi di attuazione. Pertanto, l'Agenzia deve accertare la disponibilità dei fondi e, se insufficienti, attivare procedure speciali come l'ordine di pagamento in conto sospeso per garantire il rimborso completo, senza falcidie. Questo principio tutela il diritto al rimborso IRPEF limitato solo nelle sue modalità esecutive.
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