Un professionista avviava un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese legali dovute da un'amministrazione pubblica. L'ente pagava dopo l'avvio del ricorso ma prima dell'udienza. Il giudice di merito, pur dichiarando cessata la materia del contendere, disponeva la compensazione spese di lite per il giudizio di ottemperanza, attribuendo parte del ritardo al creditore. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che la valutazione del giudice sulla compensazione è discrezionale e non sindacabile se fondata su motivazioni non illogiche, come un lieve ritardo attribuibile in parte a entrambe le parti.
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