La Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell'equa riparazione per la durata irragionevole di un processo, focalizzandosi sui termini di decadenza e sulla corretta individuazione del Ministero responsabile. La Corte ha stabilito che il termine semestrale per richiedere l'indennizzo decorre dalla conclusione del giudizio di ottemperanza, qualora questo sia stato necessario per ottenere il pagamento. Tuttavia, è stato accolto il ricorso del Ministero della Giustizia riguardo alla legittimazione passiva: per i ritardi accumulati nella fase di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, il soggetto responsabile non è il Ministero della Giustizia, bensì il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La sentenza chiarisce che il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio verso il dicastero competente per ogni specifica fase del ritardo.
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