La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia riguardante i termini di decadenza per la richiesta di equa riparazione. Il caso riguardava un cittadino che, dopo aver ottenuto un'ordinanza di assegnazione somme non soddisfatta, aveva intrapreso un giudizio di ottemperanza. Il Ministero eccepiva la tardività della domanda di indennizzo, sostenendo che il termine di sei mesi dovesse decorrere dalla prima ordinanza esecutiva. La Suprema Corte ha invece stabilito che, in ottica di tutela effettiva del creditore, il termine decorre solo dalla conclusione dell'ultimo rimedio utile (in questo caso l'ottemperanza) che abbia portato al reale soddisfacimento del credito. L'equa riparazione resta dunque accessibile finché il processo unitario, comprensivo della fase esecutiva, non giunge a compimento.
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