Un uomo, accusato di esportare cocaina in Australia, è stato arrestato sulla base di prove da chat criptate (Encrochat, Sky-Ecc). I dati, ottenuti dalle autorità francesi, sono stati inviati in Italia tramite Ordine Europeo di Indagine. La difesa ne contestava l'ammissibilità, poiché i metodi di acquisizione erano segreti. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave sulla utilizzabilità prove dall'estero: in base alla fiducia reciproca nell'UE, il giudice italiano deve presumere la legittimità dell'operato dello Stato estero. La prova è quindi pienamente valida e la misura cautelare confermata.
Continua »