L'Imputato, accusato di danneggiamento, minaccia e lesioni personali, ha ottenuto in appello la dichiarazione di prescrizione dei reati, ma è stato condannato al risarcimento dei danni in favore della vittima. Ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'invalidità della costituzione di parte civile per mancanza della firma del difensore sull'atto, chiedendo la revoca dei risarcimenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la questione era già stata correttamente risolta nei gradi precedenti secondo la giurisprudenza consolidata. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende, mentre la vittima conserva il diritto al risarcimento.
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