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Utilizzabilità prove dall’estero: sì, anche se il metodo è segreto

Un uomo, accusato di esportare cocaina in Australia, è stato arrestato sulla base di prove da chat criptate (Encrochat, Sky-Ecc). I dati, ottenuti dalle autorità francesi, sono stati inviati in Italia tramite Ordine Europeo di Indagine. La difesa ne contestava l’ammissibilità, poiché i metodi di acquisizione erano segreti. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave sulla utilizzabilità prove dall’estero: in base alla fiducia reciproca nell’UE, il giudice italiano deve presumere la legittimità dell’operato dello Stato estero. La prova è quindi pienamente valida e la misura cautelare confermata.

Riferimento:
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23999 Anno 2023
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Pubblicato il 3 giugno 2026 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Chat criptate e cooperazione UE: un caso di traffico internazionale

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande attualità: la utilizzabilità prove dall’estero, in particolare quando queste derivano da complesse operazioni di decriptazione di piattaforme di comunicazione sicure. Il caso riguarda un’indagine per traffico internazionale di stupefacenti, dove le prove principali provenivano da chat criptate ottenute grazie alla cooperazione tra autorità giudiziarie di diversi Paesi europei. La decisione chiarisce i confini del diritto di difesa di fronte al principio di mutuo riconoscimento e fiducia che regola i rapporti tra gli Stati membri dell’Unione Europea.

La vicenda: 600 panetti di cocaina nascosti tra le pietre

I fatti all’origine della vicenda vedono un Indagato accusato di aver partecipato a un’operazione per esportare un ingente carico di cocaina, circa 600 panetti, verso l’Australia. Lo stupefacente era stato abilmente occultato all’interno di un container che trasportava un carico di copertura di pietre. Le indagini hanno permesso di ricostruire l’operazione e di identificare i presunti responsabili principalmente attraverso l’analisi delle conversazioni avvenute su piattaforme di messaggistica criptata, come ‘Encrochat’ e ‘Sky-Ecc’. Questi sistemi, ritenuti impenetrabili dagli utenti, erano stati in realtà violati da un’operazione condotta dalle autorità francesi, che avevano acquisito e decriptato un’enorme mole di dati. Su richiesta della Procura italiana, tramite uno strumento chiamato Ordine Europeo di Indagine, le autorità francesi hanno trasmesso i risultati di questa attività, che costituivano la prova principale a carico dell’Indagato.

La difesa contesta l’utilizzabilità prove dall’estero

La difesa dell’Indagato ha costruito la sua strategia su un punto fondamentale: la presunta inutilizzabilità di queste prove. Il ragionamento era semplice: le autorità francesi, nel trasmettere i dati, non hanno mai rivelato le modalità tecniche con cui hanno acquisito e decriptato i messaggi, appellandosi al segreto investigativo previsto dalla loro legislazione nazionale. Secondo i difensori, questa segretezza impediva un pieno esercizio del diritto di difesa. Senza conoscere il ‘come’, non era possibile verificare la genuinità del dato, l’assenza di manipolazioni e la conformità dell’operazione ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In sostanza, si chiedeva al giudice italiano di non ammettere una prova ‘a scatola chiusa’, la cui origine e trattamento erano avvolti nel mistero.

Le motivazioni: il principio di fiducia reciproca e la piena utilizzabilità prove dall’estero

La Corte di Cassazione ha respinto completamente la tesi difensiva, basando la sua decisione sul principio di mutuo riconoscimento e fiducia reciproca, pilastro della cooperazione giudiziaria europea. I giudici hanno chiarito che, quando uno Stato membro chiede a un altro di acquisire una prova tramite un Ordine Europeo di Indagine, non ha il potere di controllare la procedura seguita dallo Stato richiesto. Si presume che l’autorità estera (in questo caso, quella francese) abbia agito nel rispetto delle proprie leggi e dei diritti fondamentali. La verifica della correttezza procedurale spetta al giudice straniero. Il giudice italiano, ricevendo l’atto, deve solo verificare che non vi sia un palese contrasto con i principi inderogabili del proprio ordinamento, ma non può riesaminare l’intera attività svolta all’estero. La segretezza opposta dalla Francia, essendo legittima secondo la legge francese, non rende la prova inutilizzabile in Italia. Inoltre, la Corte ha qualificato i dati delle chat come ‘documenti informatici’ già formati (dati freddi), e non come intercettazioni in corso, sottoponendoli a un regime di acquisizione meno rigido.

Le conclusioni: la prova è valida, l’arresto è confermato

L’esito del ricorso è stato il rigetto. La Corte ha sancito la piena utilizzabilità prove dall’estero acquisite tramite O.E.I., anche quando le modalità tecniche di ottenimento sono coperte da segreto nello Stato di origine. Questa sentenza consolida un orientamento fondamentale per le indagini moderne, sempre più dipendenti da prove digitali transnazionali. Il principio di fiducia tra gli Stati membri prevale, garantendo l’efficacia della cooperazione contro la criminalità organizzata. Per l’Indagato, questo si è tradotto nella conferma della misura cautelare in carcere, poiché le prove a suo carico sono state ritenute legittimamente acquisite e pienamente valide per sostenere l’accusa.

Una prova raccolta in un altro Paese UE è sempre valida in Italia?
Sì, in base al principio di mutuo riconoscimento e fiducia. L’autorità italiana presume che l’acquisizione sia avvenuta legalmente secondo le leggi del Paese estero, e non deve riverificarne la procedura.

Se non so come una prova è stata raccolta, posso contestarla?
Il diritto di difesa è garantito, ma va esercitato secondo le regole del Paese che ha raccolto la prova. Se la legge di quel Paese permette di mantenere segrete le modalità investigative, la prova resta utilizzabile.

I messaggi su chat criptate come Sky-Ecc sono considerati intercettazioni?
No, se vengono acquisiti dopo essere stati inviati e salvati su un server. In questo caso, la giurisprudenza li considera ‘documenti informatici’ (dati freddi), la cui acquisizione segue regole meno stringenti rispetto alle intercettazioni di conversazioni in tempo reale.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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