Le prove da chat criptate nel processo penale: l’analisi della Cassazione
L’utilizzo di prove da chat criptate, come quelle provenienti da piattaforme di messaggistica sicura, rappresenta una delle frontiere più complesse della procedura penale moderna. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 46390 del 2023, offre importanti chiarimenti su come il sistema giudiziario italiano si approccia a questi elementi di prova, specialmente quando acquisiti tramite cooperazione internazionale. Il caso analizzato riguarda un ricorso contro una misura di custodia cautelare per traffico di stupefacenti, fondata in gran parte sui contenuti di conversazioni decriptate.
I fatti di causa e i motivi del ricorso
Il procedimento trae origine da un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un soggetto indagato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il quadro indiziario si basava in modo preponderante sulle conversazioni avvenute su una nota piattaforma di comunicazione criptata, i cui dati erano stati acquisiti dall’autorità giudiziaria francese e successivamente trasmessi a quella italiana tramite un Ordine Europeo di Indagine (O.E.I.).
La difesa dell’indagato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
- Violazione di legge e inutilizzabilità delle prove: Si contestava la mancanza di informazioni sul metodo di decriptazione e traduzione dei dati. Secondo la difesa, questa opacità violava il diritto al contraddittorio, impedendo di verificare la correttezza delle procedure. Inoltre, si criticava la qualificazione di tali dati come ‘documenti’ ai sensi dell’art. 234-bis cod. proc. pen., sostenendo che avrebbero dovuto seguire le più rigide garanzie previste per le intercettazioni.
- Vizio di motivazione sull’identificazione: La difesa riteneva illogica e contraddittoria l’identificazione dell’indagato come utilizzatore del dispositivo criptato. Tale identificazione si basava sulla comparazione delle celle telefoniche agganciate dal dispositivo criptato e da un’utenza telefonica intestata all’indagato. Si evidenziava che la comparazione non era stata costante e presentava sfasature temporali significative rispetto alle chat incriminate.
L’utilizzo delle prove da chat criptate secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni difensive. La decisione si fonda su un’analisi pragmatica della gestione delle prove da chat criptate acquisite tramite cooperazione giudiziaria europea.
Le motivazioni
In primo luogo, la Corte ha definito ‘generica’ la censura relativa all’inutilizzabilità delle chat. I giudici hanno sottolineato che la difesa non aveva specificato in che modo la mancata rivelazione degli algoritmi di decriptazione avesse concretamente leso i diritti difensivi. La Corte ha ricordato che anche il sistema processuale italiano non garantisce l’accesso agli algoritmi, ma si limita a prevedere garanzie procedurali a tutela della catena di custodia e dell’integrità del dato.
Sul secondo motivo, riguardante l’identificazione dell’indagato, la Cassazione ha stabilito che la valutazione del Tribunale non era né incompleta né manifestamente illogica. I giudici di merito avevano basato la loro certezza non solo sulla comparazione delle celle, ma anche su altri elementi oggettivi emersi nelle indagini preliminari (date di nascita, fotografie, legami parentali). Il punto decisivo, tuttavia, è stato il dato quantitativo: la sovrapposizione degli spostamenti era stata confermata da ben 6.835 ‘eventi di compatibilità’ in un arco temporale di circa sette mesi. Questo numero imponente, unito ad episodi specifici di spostamenti congiunti dei due dispositivi, è stato ritenuto sufficiente a fondare una ‘ragionevole certezza’ sull’identificazione dell’utilizzatore del telefono criptato, almeno nella fase delle misure cautelari.
Le conclusioni
La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale per le indagini sulla criminalità organizzata che fa largo uso di tecnologie di comunicazione sicura. La Corte di Cassazione stabilisce due principi di notevole impatto pratico:
- Le prove digitali acquisite da autorità estere tramite O.E.I. godono di una presunzione di affidabilità, in base al principio di reciproca fiducia tra Stati membri. Per contestarne l’utilizzabilità non è sufficiente lamentare la segretezza dei metodi di decriptazione, ma occorre dimostrare una violazione concreta e specifica dei diritti di difesa.
- Ai fini dell’identificazione di un soggetto in fase cautelare, la comparazione massiva di dati di localizzazione (celle telefoniche) tra un dispositivo noto e uno criptato costituisce un elemento di prova valido, la cui forza probatoria aumenta con il numero di ‘eventi di compatibilità’ riscontrati.
È possibile contestare l’uso di prove da chat criptate perché il metodo di decriptazione non è stato svelato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la semplice mancata rivelazione della metodologia di decriptazione da parte dell’autorità estera che ha fornito i dati non è sufficiente a rendere le prove inutilizzabili. La difesa deve specificare quali concreti diritti siano stati violati, considerando che neanche la normativa interna garantisce l’accesso a tali algoritmi.
La comparazione delle celle telefoniche è una prova sufficiente per identificare l’utilizzatore di un telefono criptato?
Nella fase delle misure cautelari, sì, se supportata da un quadro logico e da dati quantitativi solidi. La Corte ha ritenuto che un numero molto elevato di ‘eventi di compatibilità’ (in questo caso oltre 6.800) tra gli spostamenti di un’utenza nota e quelli di un dispositivo criptato conferisce una ‘ragionevole certezza’ all’identificazione.
Cosa significa quando la Cassazione dichiara un ricorso ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, se i motivi sono troppo generici o se, come in questo caso, si tenta di ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta invece ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).