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Ordine Di Liberazione

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione (o dal giudice delegato nel fallimento) che ordina al debitore o a terzi di rilasciare un immobile pignorato per renderlo disponibile alla procedura.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Integrazione del contraddittorio: notifica nulla ma sanabile
Un inquilino ha contestato l'ordine di liberazione di un immobile pignorato, emesso dopo il trasferimento del bene alla società acquirente. L'inquilino ha sostenuto l'illegittimità dello sgombero e l'opponibilità del proprio contratto di locazione. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione. Giunto dinanzi alla Suprema Corte senza aver notificato il ricorso all'acquirente, il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio. L'inquilino ha però notificato l'atto al difensore dell'acquirente anziché alla parte personalmente, nonostante fosse trascorso oltre un anno dalla sentenza d'appello. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale notifica è nulla ma sanabile, ordinando la rinnovazione dell'atto entro trenta giorni.
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Ordine di liberazione immobile: merito salvo, ricorso inammissibile
Un'azienda (L'Inquilino) occupava una parte di un immobile di proprietà di un'altra azienda (L'Azienda Fallita), sottoposta a procedura fallimentare. L'Azienda Fallita emetteva un ordine di liberazione immobile. L'Inquilino contestava l'ordine, sostenendo che il proprio contratto di locazione non fosse transitorio e avesse una durata legale maggiore. Il Tribunale, pur riconoscendo la nullità della clausola di durata breve, confermava l'ordine di liberazione immobile accogliendo la domanda riconvenzionale dell'Azienda Fallita per inadempimento (mancato pagamento dei canoni) dell'Inquilino. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Inquilino, poiché la decisione del Tribunale sulla domanda riconvenzionale, pur formalmente un decreto, aveva la sostanza di una sentenza e andava impugnata con appello ordinario, non con ricorso straordinario.
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Ordine di liberazione fallimento: quale rimedio?
Una società agricola ha impugnato un ordine di liberazione fallimento di un terreno tramite opposizione all'esecuzione. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'unico strumento esperibile in ambito concorsuale contro i provvedimenti del giudice delegato è il reclamo previsto dalla legge fallimentare, che sostituisce i rimedi ordinari della procedura civile.
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Ordine di liberazione: reclamo e non opposizione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che l'unico rimedio per contestare un ordine di liberazione di un immobile emesso dal giudice delegato in una procedura fallimentare è il reclamo previsto dalla legge fallimentare. L'utilizzo dell'opposizione all'esecuzione, strumento tipico della procedura civile ordinaria, è stato dichiarato inammissibile, poiché le norme speciali del diritto fallimentare prevalgono su quelle generali.
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Impugnazione ordine liberazione: quando è inappellabile
Un soggetto, rivendicando la proprietà di un immobile venduto all'asta, si opponeva all'ordine di liberazione. Il Tribunale qualificava la sua azione come "opposizione agli atti esecutivi", una decisione che il soggetto impugnava erroneamente davanti alla Corte d'Appello. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha cassato la sentenza d'appello, ribadendo che la decisione sull'impugnazione ordine liberazione, se qualificata come opposizione agli atti esecutivi, non è appellabile ma ricorribile direttamente in Cassazione. L'errore procedurale ha reso inammissibile l'intero giudizio di secondo grado.
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