Un'azienda (L'Inquilino) occupava una parte di un immobile di proprietà di un'altra azienda (L'Azienda Fallita), sottoposta a procedura fallimentare. L'Azienda Fallita emetteva un ordine di liberazione immobile. L'Inquilino contestava l'ordine, sostenendo che il proprio contratto di locazione non fosse transitorio e avesse una durata legale maggiore. Il Tribunale, pur riconoscendo la nullità della clausola di durata breve, confermava l'ordine di liberazione immobile accogliendo la domanda riconvenzionale dell'Azienda Fallita per inadempimento (mancato pagamento dei canoni) dell'Inquilino. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Inquilino, poiché la decisione del Tribunale sulla domanda riconvenzionale, pur formalmente un decreto, aveva la sostanza di una sentenza e andava impugnata con appello ordinario, non con ricorso straordinario.
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