Un cittadino, condannato in Romania per coltivazione di stupefacenti con ingente quantità, ha chiesto in Italia la sospensione esecuzione pena. La Corte d'Appello ha negato il beneficio, ritenendo l'aggravante ostativa. Il condannato ha impugnato, sostenendo che l'aggravante non fosse stata esplicitamente riconosciuta. La Cassazione ha chiarito che, per valutare la sospensione esecuzione pena in caso di condanna estera, si deve fare riferimento alla sentenza italiana di riconoscimento, considerando sia il dispositivo che la motivazione per accertare la presenza di circostanze ostative. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando l'impossibilità della sospensione.
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