Il Tribunale ha revocato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità inflitta a un automobilista per guida in stato di ebbrezza, ripristinando la pena originaria di sei mesi di arresto e 1.800 euro di ammenda. Il condannato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo di non aver ricevuto indicazioni precise sulle modalità e sui tempi di svolgimento del servizio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, sebbene spetti al Pubblico Ministero avviare la procedura esecutiva, nel caso specifico l'ordine di esecuzione era stato regolarmente notificato. Il condannato conosceva già l'ente presso cui svolgere l'attività e le prescrizioni stabilite. La sua totale inerzia, priva di giustificazioni, legittima la revoca dei lavori di pubblica utilità e il ripristino della pena detentiva e pecuniaria originaria.
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