Un contribuente, esercente l'attività di tassista, ha impugnato un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP. Dopo una parziale riduzione in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una motivazione apparente, sostenendo che il reddito accertato fosse illogico rispetto al numero di giorni e ore lavorative. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che l'intera argomentazione del ricorrente si basava su un'errata interpretazione dei fatti stabiliti dalla sentenza impugnata, la quale non aveva mai indicato i dati (giorni e ore) su cui si fondava la presunta contraddizione.
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