La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25542/2024, ha stabilito che una condanna per associazione di lieve entità finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990) non impedisce l'accesso ai benefici penitenziari. Tale reato è una fattispecie autonoma e non rientra nel novero dei cosiddetti "reati ostativi" di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Di conseguenza, la Corte ha annullato la decisione di un Tribunale di Sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento terapeutico presentata da un condannato.
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