Ricorso per Cassazione Ordinanza: L’Inammissibilità dei Provvedimenti Provvisori
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18109 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: non tutti i provvedimenti del giudice sono impugnabili. In particolare, il ricorso per cassazione ordinanza è inammissibile quando l’atto impugnato ha natura meramente provvisoria e non decide in modo definitivo la controversia. Questa decisione offre spunti importanti sulle condizioni di accesso al giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un suo uso improprio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un’Impresa di Costruzioni contro un Ente gestore di strade. L’Ente si opponeva al decreto e ne chiedeva la sospensione dell’esecutività. Il Tribunale, inizialmente, rigettava la sospensione ma, con una successiva ordinanza, assegnava all’Impresa un termine per sostituire una garanzia depositata. Poiché l’Impresa non ottemperava a tale condizione, il Tribunale, con una terza ordinanza, disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
È contro quest’ultimo provvedimento che un Consorzio Edile, terzo interessato, ha proposto ricorso per cassazione, sostenuto nel merito dalla stessa Impresa di Costruzioni.
Il Dibattito sulla Ammissibilità del Ricorso per Cassazione Ordinanza
La questione centrale portata all’attenzione della Suprema Corte riguardava l’ammissibilità stessa del ricorso. L’Ente gestore di strade, costituitosi come controricorrente, ha eccepito in via preliminare che un’ordinanza di sospensione dell’esecutività di un decreto ingiuntivo non è un provvedimento ricorribile per cassazione.
Il ricorrente, al contrario, riteneva che tale provvedimento fosse lesivo dei propri diritti e che dovesse essere sottoposto al vaglio di legittimità. La Corte è stata quindi chiamata a stabilire se un’ordinanza emessa nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possieda o meno i requisiti per essere impugnata con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111 della Costituzione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo le eccezioni della controricorrente e basando la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato.
La Mancanza di Decisorietà e Definitività
Il punto cardine della motivazione risiede nella natura del provvedimento impugnato. La Corte ha spiegato che il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è ammesso solo contro provvedimenti che, pur avendo la forma di ordinanza o decreto, possiedono le caratteristiche sostanziali di una sentenza: la decisorietà e la definitività.
- Decisorietà: il provvedimento incide su diritti soggettivi con forza di giudicato.
- Definitività: non è previsto un altro rimedio per impugnare la decisione.
Le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile, che regolano la concessione e la sospensione della provvisoria esecuzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sono per loro natura provvedimenti meramente temporanei. I loro effetti sono destinati a esaurirsi con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione. Di conseguenza, mancano sia della decisorietà che della definitività, requisiti indispensabili per l’accesso al giudizio di legittimità.
La Corte ha specificato che questa regola vale anche quando si lamenta l’abnormità del provvedimento o quando il giudice ha esaminato il merito per valutare la sussistenza del fumus boni iuris.
Le Conclusioni: Condanna per Abuso Processuale
Oltre a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha tratto delle conseguenze significative dalla condotta processuale delle parti ricorrenti. Ritenendo la proposizione del ricorso una forma di abuso processuale, data la sua manifesta inammissibilità, ha condannato in solido il Consorzio Edile e l’Impresa di Costruzioni non solo alla rifusione delle spese legali in favore dell’Ente, ma anche al pagamento di un’ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. Tale condanna, pari all’importo degli onorari liquidati, sanziona l’aver intentato un’azione giudiziaria con colpa grave, aggravando il carico del sistema giudiziario.
Infine, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti soccombenti. La decisione sottolinea con forza che gli strumenti di impugnazione devono essere utilizzati con responsabilità, e che il ricorso a rimedi palesemente inammissibili può comportare severe sanzioni economiche.
È possibile impugnare con ricorso per cassazione un’ordinanza che sospende l’esecuzione di un decreto ingiuntivo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che tali ordinanze sono provvedimenti meramente temporanei, privi dei caratteri di decisorietà e definitività necessari per essere impugnati ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
Quali caratteristiche deve avere un provvedimento per essere impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione?
Un provvedimento, anche se emesso in forma di ordinanza o decreto, deve avere i caratteri della decisorietà (capacità di incidere su diritti con forza di giudicato) e della definitività (non essere impugnabile con altri mezzi) per poter essere oggetto di ricorso per cassazione.
Cosa rischia chi propone un ricorso manifestamente inammissibile?
Chi propone un ricorso manifestamente inammissibile, integrando un abuso processuale, rischia una condanna in solido alla rifusione delle spese legali, al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di sanzione ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., e al raddoppio del contributo unificato.