La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha sospeso il giudizio di merito in una causa fiscale per un vizio procedurale. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agente della Riscossione, parte del processo in primo grado ma non evocato in appello. La Corte ha ribadito che, per evitare giudicati contrastanti e la nullità del procedimento, tutte le parti necessarie del giudizio di primo grado devono partecipare anche alle fasi successive, sottolineando la prevalenza delle regole procedurali sulla decisione di merito.
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