La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 313/2024, ha stabilito che l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso di un CTU deve essere proposta contro il primo provvedimento emesso, entro il termine perentorio di 30 giorni. Eventuali atti successivi del giudice, che si limitino a confermare o correggere la motivazione del primo, sono emessi in carenza di potere e non fanno decorrere un nuovo termine. L'opposizione proposta contro il secondo atto è, pertanto, inammissibile per tardività.
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