Una contribuente ha proposto opposizione ad avviso di addebito emesso dall'INPS per oltre 16.000 euro di contributi previdenziali. L'avviso si basava su un accertamento fiscale non ancora definitivo perché impugnato. La Corte d'appello ha dichiarato nullo l'avviso per vizio di forma, ma ha comunque condannato la donna al pagamento nel merito, non avendo lei contestato la debenza dei contributi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando che l'opposizione ad avviso di addebito introduce un giudizio sul merito del credito. Pertanto, anche se l'atto della riscossione è nullo, il giudice deve verificare se il debito esiste e, in caso positivo, condannare al pagamento, anche senza una specifica richiesta formale dell'ente previdenziale.
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