L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società contribuente la deducibilità di costi per presunte **operazioni inesistenti**, relative a lavori edili fatturati da un subappaltatore. L'Ufficio riteneva che il mancato pagamento di 405.200 euro indicasse l'inesistenza delle prestazioni. La società, invece, ha dimostrato l'effettiva esecuzione dei lavori e la validità dei contratti, spiegando il mancato saldo con vizi nelle prestazioni del subappaltatore, poi estinto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale. Ha ribadito che l'onere della prova sull'inesistenza delle operazioni spetta all'Amministrazione finanziaria, mentre il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza.
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