La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un'Azienda contro avvisi di accertamento per IVA, IRES e IRAP, contestando l'Onere della prova operazioni inesistenti. Per l'anno 2007, il giudizio si è estinto per definizione agevolata. Per il 2006, la Corte ha accolto il ricorso per l'IRAP, affermando che il raddoppio dei termini di accertamento non si applica a questo tributo. Ha anche accolto il ricorso sull'onere della prova per le operazioni inesistenti, stabilendo che l'Amministrazione deve prima dimostrare la non esistenza delle operazioni con prove gravi, precise e concordanti, prima che il contribuente debba provare il contrario. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame su IRES e IVA.
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