La Cassazione, in un caso sulla tassazione rendimenti fondo pensione, ha stabilito che l'aliquota agevolata del 12,5% si applica solo ai guadagni derivanti da effettivi investimenti sul mercato finanziario. Il contribuente, un ex dirigente, non ha fornito la prova di tale investimento, limitandosi a produrre una certificazione generica. Di conseguenza, la Corte ha annullato la decisione favorevole al contribuente e respinto la sua richiesta di rimborso, ribadendo che l'onere della prova spetta a chi chiede il rimborso.
Continua »