Un contribuente, sottoposto ad accertamento fiscale per redditi non dichiarati, ha impugnato l'atto sostenendo l'illegittimità dell'estensione delle verifiche ai conti correnti dei suoi familiari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le indagini finanziarie terzi sono legittime in presenza di elementi sintomatici, come stretti legami familiari, che facciano presumere una sovrapposizione di interessi economici. In tali casi, spetta al contribuente dimostrare la diversa origine delle somme, invertendosi l'onere della prova. La decisione ha inoltre applicato il principio della "doppia conforme", rendendo inammissibile parte del ricorso.
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