L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un Contribuente maggiori imposte (Irpef, Irap, Iva) basandosi su accertamenti bancari. Il Contribuente ha giustificato i movimenti, e i primi due gradi di giudizio hanno annullato l'accertamento. La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che il Contribuente deve provare analiticamente l'estraneità dei versamenti a fatti imponibili. La sentenza di appello aveva erroneamente invertito l'onere della prova, non valutando con rigore le giustificazioni. Il caso tornerà in appello per un nuovo esame, considerando anche i costi forfettari presunti.
Continua »