Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza a seguito di un sinistro, ha impugnato la sentenza sostenendo che non fosse stato provato il corretto funzionamento dell'etilometro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale sull'onere della prova etilometro: lo strumento si presume funzionante. Spetta al conducente non solo contestare genericamente il risultato, ma dimostrare con elementi specifici (vizi, errori, mancata revisione) il suo malfunzionamento. Una semplice lamentela non è sufficiente per invalidare il test. Di conseguenza, la condanna dell'automobilista è diventata definitiva.
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