Una società alimentare, dopo la revoca dell'omologazione del suo concordato preventivo, ricorre in Cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio, viene dichiarata fallita con sentenza definitiva. La Suprema Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso, affermando che il rapporto tra concordato preventivo e fallimento è di assorbimento: la successiva dichiarazione di fallimento assorbe l'intera controversia sulla crisi d'impresa, rendendo impossibile proseguire il giudizio separato sul concordato.
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