Un lavoratore ha citato in giudizio la sua azienda, un'impresa di trasporti, per ottenere l'inclusione di specifiche indennità (perequativa e compensativa) e dei buoni pasto nel calcolo della sua retribuzione per le ferie. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha dato ragione al lavoratore. Ha stabilito che qualsiasi componente retributivo intrinsecamente legato alle mansioni svolte, anche se assorbe voci variabili precedenti, deve far parte della retribuzione ferie per non scoraggiare il lavoratore dal godere del suo diritto al riposo, in conformità con i principi del diritto dell'Unione Europea.
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