Un cliente, dopo aver ottenuto una sentenza che dichiarava nullo un contratto per un prodotto finanziario, ha avviato un secondo giudizio per ottenere la restituzione delle rate del mutuo collegate. La banca si è opposta eccependo il giudicato esterno, sostenendo che la questione fosse già stata decisa. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha respinto il ricorso della banca, chiarendo che il giudicato esterno si forma solo su ciò che è stato effettivamente deciso. Poiché il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione, questa poteva essere legittimamente riproposta in un nuovo processo.
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